Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili
Un incontro in azienda per mettere a fuoco che cosa c’è, che cosa manca e a chi rivolgersi.
Ogni impresa deve dotarsi di un’organizzazione capace di far emergere per tempo i segnali di difficoltà. Non è un adempimento da assolvere con un documento: è il modo in cui l’impresa è organizzata, tiene i conti, controlla i flussi di cassa e presidia la sicurezza.
E.N.Bi.Form. mette a disposizione delle imprese un incontro di rilevazione: un rilevatore incaricato si siede con il datore di lavoro, percorre con lui una scheda di centoventi voci e restituisce, al termine, il quadro di quanto dichiarato e l’indicazione del professionista competente per ciascun ambito rimasto scoperto.
Chi è tenuto ad avere assetti adeguati
Se l’impresa è in forma societaria o collettiva — società di capitali, società di persone, cooperative, consorzi — l’obbligo riguarda l’organo amministrativo ed è pieno: istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi.
Se l’impresa è individuale, l’obbligo esiste in forma proporzionata: l’imprenditore deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e attivarsi senza indugio. Non gli si chiede l’apparato di una società di capitali, ma non gli si consente di non avere nulla.
La dimensione non esonera. Una micro impresa con tre addetti ha assetti adeguati alla propria misura: una contabilità aggiornata, una previsione di cassa a poche settimane, la consapevolezza delle scadenze fiscali e contributive, gli adempimenti di sicurezza in ordine. Il metro è la proporzione, non l’esenzione.
Che cosa fa l'Ente
Il rilevatore raccoglie e trascrive le dichiarazioni del datore di lavoro secondo la scheda adottata dalla Commissione tecnica, e consegna al termine dell’incontro la scheda compilata e un prospetto di smistamento: per ogni ambito, la figura professionale competente a intervenire.
Le voci su salute e sicurezza sono indirizzate al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e all’eventuale HSE manager dell’impresa. Quelle su assetto amministrativo, presidio finanziario e fisco al commercialista. Quelle su assetto societario e governance al commercialista o al consulente legale.
Che cosa l'Ente non fa
L’incontro non è un’ispezione: non è attività di vigilanza e nulla di quanto dichiarato viene trasmesso agli organi di controllo.
L’incontro non è una consulenza: il rilevatore non acquisisce copia di documenti, non ne valuta il contenuto, non esprime giudizi sull’adeguatezza degli assetti e non propone soluzioni.
L’incontro non produce attestazioni: la scheda riporta quanto dichiarato alla data dell’incontro, non certifica alcuna conformità e non può essere usata a tal fine verso terzi.
Il servizio si esaurisce con la consegna. L’impresa che, dopo aver messo mano a quanto emerso, voglia far valutare il risultato potrà chiedere a E.N.Bi.Form. un parere sull’esito: sarà una richiesta autonoma, con una procedura distinta che l’Ente renderà nota.
Se l’impresa intende affidare un incarico professionale, può rivolgersi a E.N.Bi.Form., che la mette in contatto con i consulenti del proprio network. L’Ente non assume incarichi diretti e non è parte del rapporto che ne consegue. Il rilevatore non ne parla in sede di incontro.
A che titolo interviene un organismo paritetico
E.N.Bi.Form. è un organismo paritetico iscritto al n. 28 del Repertorio nazionale. Il suo titolo a intervenire è quello dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2008, che assegna agli organismi paritetici funzioni di supporto alle imprese: la componente prevenzionistica dell’assetto organizzativo — i modelli di organizzazione e gestione dell’art. 30 del medesimo decreto — è il terreno su cui l’Ente è titolato.
Sugli altri ambiti della scheda — societario, amministrativo, contabile, finanziario, fiscale — l’Ente rileva e indirizza, e null’altro. Le valutazioni di merito competono al commercialista, al consulente legale e agli altri professionisti incaricati dall’impresa.
Come funziona
1. Richiesta
Si compila il modulo online e si versa il contributo di partecipazione ai costi.
2. Contatto
L’Organismo contatta l’impresa entro quindici giorni lavorativi dal perfezionamento per fissare la data.
3. Incontro
Si svolge presso l’impresa, o in modalità concordata, di norma entro sessanta giorni dalla richiesta. Deve esserci il datore di lavoro o un delegato in condizione di rispondere. L’impresa può farsi assistere dai propri consulenti.
4. Consegna
Scheda compilata e prospetto di smistamento, sottoscritti da entrambi, consegnati in copia all’impresa.
Contributo: € 250,00 oltre IVA di legge. Comprende l’incontro, la redazione della scheda e la consegna del prospetto. Non comprende approfondimenti, redazione di documenti o assistenza verso terzi.
Disdetta: con almeno dieci giorni di preavviso l’importo è restituito per intero; in caso di disdetta tardiva o di assenza all’incontro concordato è trattenuto. È ammesso un unico rinvio senza oneri.
Per i consulenti
Commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e RSPP che assistono imprese possono accompagnare il proprio cliente all’incontro e ricevere da lui la scheda e il prospetto di smistamento.
E.N.Bi.Form. organizzerà un webinar di presentazione del metodo e della scheda: la data sarà pubblicata su questa pagina.
Domande frequenti
Che cosa sono gli adeguati assetti?
L’insieme delle scelte organizzative, amministrative e contabili con cui l’impresa si struttura per funzionare e per accorgersi per tempo di una difficoltà. Il riferimento è l’art. 2086, comma 2, del codice civile e l’art. 3 del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019).
La mia impresa è piccola: mi riguarda?
Sì, in misura proporzionata. La legge non prevede soglie di esenzione.
A che titolo lo fa un ente bilaterale?
In forza dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2008, che attribuisce agli organismi paritetici funzioni di supporto alle imprese. Sulla componente prevenzionistica — i modelli di organizzazione e gestione dell’art. 30 — l’Ente è titolato; sugli altri ambiti rileva e indirizza al professionista competente, senza esprimere valutazioni.
È un'ispezione?
No. L’Organismo paritetico non svolge attività di vigilanza. Le dichiarazioni raccolte non sono trasmesse agli organi di controllo.
Mi serve preparare dei documenti?
Non è richiesto esibirli. La Guida alla preparazione dell’incontro indica, per ciascun professionista di riferimento, quali informazioni conviene avere sottomano per rendere l’incontro utile.
Quanto dura?
Mediamente due ore, in funzione della complessità dell’impresa.
Chi deve essere presente?
Il datore di lavoro o un soggetto munito di delega, in condizione di rendere le dichiarazioni. L’impresa può farsi assistere dai propri consulenti.
Che cosa ricevo?
La scheda di rilevazione compilata e il prospetto di smistamento, sottoscritti dal datore di lavoro e dal rilevatore.
La scheda certifica che sono in regola?
No. Riporta quanto dichiarato alla data dell’incontro e non ha valore probatorio verso terzi.
Devo essere iscritto a E.N.Bi.Form.?
No. Il servizio è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dall’adesione al sistema bilaterale.
Quanto costa?
€ 250,00 oltre IVA, a titolo di contributo di partecipazione ai costi.
Che fine fanno i miei dati?
Sono trattati da E.N.Bi.Form. come titolare, conservati cinque anni dalla data dell’incontro e non comunicati a terzi, salvi gli obblighi di legge. In forma aggregata e anonima possono alimentare finalità statistiche e di osservatorio.
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