Servizio RLST

Consentire la nomina di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un obbligo per il datore di lavoro e un diritto dei lavoratori, previsto dal Decreto Legislativo 81/2008. 

Nel caso in cui i lavoratori non eleggano un RLS interno, possono dichiarare di volersi avvalere del RLS Territoriale. Il datore di lavoro dovrà quindi fare richiesta di adesione all’ E.N.Bi.Form. e al Servizio RLST attraverso la modulistica pubblicata in questa sezione.

Il Servizio RLST consente di avere a disposizione in tempi brevi referenti qualificati in materia di prevenzione, protezione, salute e sicurezza sul lavoro in grado di adempiere agli obblighi prescritto dalla legge. Beneficiando di questo servizio l’azienda si avvale di una risorsa preparata, competente, seria ed efficiente; Tutti i nostri RLST, infatti, vengono attentamente selezionati e formati dal nostro Ente.

A chi si rivolge

Quali sono i vantaggi

Il Servizio RLST è rivolto a tutte le aziende i cui lavoratori non hanno eletto un RLS aziendale.

Il RLS aziendale deve essere eletto dai lavoratori tra i lavoratori, l’elezione deve risultare da un verbale d’assemblea e il nominativo deve essere comunicato all’INAIL.

Una volta eletto il RLS aziendale dovrà frequentare un corso abilitante della durata di 32 ore, il cui costo è a carico del datore di lavoro e soggetto ad aggiornamento annuale.

Il Servizio RLST consente di adempiere all’obbligo prescritto dalla legge e disporre in tempi brevi di un rappresentante preparato e competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Da sempre E.N.Bi.Form. garantisce un servizio serio ed efficiente: tutti i nostri RLST, infatti, vengono attentamente selezionati e formati dal nostro Ente.

Elenco RLST abilitati

Clicca per visualizzare i nostri RLST

RLST PROVINCE DI COMPETENZA
Avaro Maurilio Torino | Asti | Cuneo
Brizio Arianna Torino | Asti | Cuneo
Capaldo Giuseppe Caserta | Napoli | Potenza
Carli Elvio Brescia | Bergamo | Milano | Monza e Brianza
Fenati Carlotta Monza e Brianza | Milano
Gussago Alessia Brescia | Bergamo
Latronico Carmine Monza e Brianza | Milano
Lorenzoni Claudio Grosseto | Arezzo | Livorno | Lucca | Massa-Carrara | Pisa | Pistoia | Prato | Siena
Mastromatteo Claudio Milano | Lodi | Pavia
Micheli Luca Brescia | Bergamo
Montersino Marco Torino | Asti | Cuneo
Pairona Fabiana Torino | Asti | Cuneo
Panarotto Fabio Verona | Vicenza
Paparelli Massimo Perugia
Pecchio Fabio Giuseppe Monza e Brianza | Varese | Como | Lecco | Sondrio | Milano | Pavia
Perfetti Franco Grosseto | Livorno | Siena
Raccosta Carlo Bologna | Brescia | Bergamo | Mantova | Cremona
Rambaldelli Andrea Verona | Padova | Vicenza | Treviso | Venezia
Torosani Alessia Brescia
Tschigg Alex Verona | Padova | Vicenza
Venditti Giuseppe Roma
Volpi Michele Brescia | Bergamo
Zizioli Arianna Brescia | Cremona | Mantova

Operazioni preliminari per la richiesta del Servizio RLST

Le aziende o unità produttive, per le quali i lavoratori abbiano optato per il rappresentante territoriale, accedono alla seguente procedura telematica per richiedere l’adesione all’Ente e l’attribuzione del RLST, producendo:  
  • Evidenza di adesione all’organizzazione datoriale di riferimento (A.L.IM. o A.N.A.P.) e distinta di avvenuto versamento della quota di adesione all’Ente.
    ▣ A.L.IM. | Clicca qui per saperne di più
    ▣ A.N.A.P | Clicca qui per saperne di più
 
  • copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in revisione vigente

Fruisci del servizio RLST e vuoi accedere al welfare bilaterale E.N.Bi.Form.?

Vuoi saperne di più su come effettuare la procedura?

Abbiamo preparato una guida pratica e semplice da seguire per poter richiedere il Servizio RLST in autonomia e velocemente.

Clicca il pulsante qui in basso per scaricare la guida PDF.

Assistenza

Affidati ai Professionisti E.N.Bi.Form.

Come possiamo aiutarti?

F.A.Q.

Può richiedere le prestazioni chi è iscritto a E.N.Bi.Form. da almeno 12 mesi ed è in regola con i versamenti. 
In deroga a quanto sopra previsto, possono usufruire delle prestazioni le aziende iscritte all’Ente da meno di 12 mesi se rispettano una delle seguenti condizioni: – aziende con carattere di stagionalità che abbiano versato le quote di competenza per almeno 9 mesi negli ultimi 18 mesi a partire dalla data della richiesta; – aziende costituite da meno di 6 mesi e nate dalla fusione, scissione o trasformazione di una o più aziende regolarmente iscritte all’Ente da almeno 12 mesi ed in regola con i versamenti. 
Nel caso in cui il lavoratore richiedente le prestazioni dell’E.N.Bi.Form. risulti in forza da meno di 6 mesi, è necessario che sussistano tutte le seguenti condizioni: – l’azienda presso la quale era precedentemente in forza era iscritta all’Ente ed in regola con i versamenti; – il lavoratore risulta iscritto all’Ente da almeno 12 mesi negli ultimi 18 mesi, cumulando i versamenti relativi ai precedenti rapporti di lavoro. 

Per accedere alle prestazioni bisogna presentare formale richiesta a E.N.Bi.Form., mediante la procedura telematica specifica per ogni prestazione sul sito Internet www.enbiform.it, annettendo tutta la documentazione giustificativa prevista dall’istanza. 
Non saranno ammesse richieste su modulistica diversa, obsoleta o recante informazioni incomplete e/o con documentazione allegata discordante o illeggibile.

L’Ente si avvale della facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva o chiarimenti qualora lo ritenesse necessario. Il richiedente ha tempo 30 giorni per produrre quanto richiesto. Trascorso questo termine la richiesta sarà rigettata.

Durante l’anno, le prestazioni possono essere richieste a sportello, nel rispetto delle condizioni specificate ai successivi commi b. e c. del presente articolo. Per quanto riguarda il massimale annuo di cui all’art. 6 per la determinazione dell’anno di competenza della richiesta fa fede la data di ricezione della richiesta presso l’Ente. 

B) Salvo diversamente specificato nella definizione della singola prestazione, al Titolo II del presente Regolamento, le prestazioni rivolte ai lavoratori e alle aziende possono essere richieste una volta ogni 2 anni. 


C) Inoltre, salvo diversamente specificato nella definizione della singola prestazione, al Titolo II del presente Regolamento, tutti le prestazioni che prevedono un rimborso a valere su fattura/ricevuta, devono pervenire all’Ente entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura/ricevuta. 

Per le prestazioni che lo prevedono, così come specificato al Titolo II del presente Regolamento, laddove non sia possibile inviare come giustificativo di spesa un documento fiscale e sia possibile allegare una certificazione non fiscale della spesa, i 60 giorni decorrono dalla data del pagamento, ove eseguito mediante bonifico. 

Non saranno ammesse le richieste che non rispetteranno:

  • i requisiti di iscrizione;
  • le modalità di presentazione delle domande;
  • i limiti di spesa previsti dal Regolamento dei Servizi.

Tutte le richieste vengono erogate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Una volta terminate le risorse a disposizione di un servizio, le richieste verranno messe in graduatoria.
A fine anno verranno riprese in considerazione le richieste in graduatoria che verranno pagate con le risorse residue di altri servizi o con nuovi stanziamenti.

Non sono considerate ammissibili le richieste inviate da lavoratori o aziende che non raggiungono la soglia minima di rimborso fissata a €50,00 oppure richieste a valere su fatture/ricevute o altri giustificativi di spesa già trasmessi in precedenza, anche se non rimborsati. 

Sono stabiliti i seguenti massimali di rimborso biennali: 

• per le prestazioni al lavoratore: € 400,00 

• per le prestazioni all’azienda: 
– fino a 50 dipendenti: € 400,00 
– con più di 50 dipendenti: € 800,00 

Possono fare eccezione  alcune prestazioni per le quali il rimborso previsto supera il massimale. 

Ogni prestazione può inoltre prevedere un massimale del rimborso per lavoratore o per azienda in termini di: 
– importo massimo erogabile per destinatario; 
– percentuale di rimborso sul costo totale del bene/servizio, dato dai giustificativi di spesa annessi alla richiesta. 

È fissata una soglia minima di rimborso per ogni richiesta. Le richieste che prevedono un rimborso inferiore a € 50,00 non verranno prese in considerazione. 

Sul sito “www.enbiform.it”, nella sezione delle singole prestazioni disponibili, sono riportati i massimali di rimborso e i parametri delle prestazioni, a valere su tutte le richieste pervenute all’Ente a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento. 

Ogni anno il C.E. dell’Ente stabilisce l’ammontare delle risorse da mettere a bilancio per ogni prestazione offerta dell’Ente.

Tutti le richieste ammissibili sono erogate fino ad esaurimento delle risorse messe a bilancio per ciascuna prestazione, salvo quanto previsto al e salvo diversa determina del C.E.. 

Tutte le richieste ammissibili non liquidate per esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna prestazione, sono inserite in una graduatoria annuale

Qualora, a fronte di liquidazione delle richieste pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, risultino delle risorse residue nelle capienze delle singole prestazioni, tali risorse potranno essere utilizzate per erogare le richieste nella graduatorie.

Le richieste in graduatoria potranno essere erogate in ordine alle priorità  e fino ad esaurimento delle risorse disponibili messe a bilancio per la totalità delle prestazioni, salvo diversa decisione del C.E.. 

Quali sono i Criteri di priorità per l’erogazione delle prestazioni?
Tra le richieste ammissibili presenti in graduatoria, è assegnata priorità a quelle che maggiormente rispecchiano i seguenti criteri di priorità, riportati in ordine di importanza: 

1. ammontare dei rimborsi ricevuti dal lavoratore nell’ultimo biennio: favorite le richieste dei lavoratori che hanno ricevuto un contributo minore per la prestazione richiesta; 
2. ammontare dei rimborsi ricevuti dal lavoratore negli ultimi 5 anni: favorite le richieste dei lavoratori che hanno ricevuto complessivamente dall’Ente un contributo minore; 
3. ammontare dei rimborsi ricevuti dall’azienda nell’ultimo biennio: favorite le richieste delle aziende che hanno ricevuto un contributo minore per la prestazione richiesta; 
4. ammontare dei rimborsi ricevuti dall’azienda negli ultimi 5 anni: favorite le richieste delle aziende che hanno ricevuto complessivamente dall’Ente un contributo minore; 
5. anzianità di adesione del lavoratore: favorite le richieste dei lavoratori iscritti all’Ente da più tempo; 
6. anzianità di adesione dell’azienda: favorite le richieste delle aziende iscritte all’Ente da più tempo e che versano con maggiore regolarità; 
7. data della richiesta: favorite le richieste prevenute prima; 
8. reddito familiare del lavoratore: favorite le richieste dei lavoratori con un reddito familiare più basso. 

Per situazioni particolari e rilevanti, concretamente comprovate e verificabili, quali difficoltà di sviluppo di un comparto lavorativo o di un settore produttivo, situazioni particolari di malattia, infermità, incidenti e danni causati da eventi naturali o criminali, alcune richieste potranno ricevere una diversa priorità rispetto alle prescrizioni di cui sopra.

Il contributo di solidarietà del 10% all’INPS è dovuto sulle somme che le aziende accantonano o versano a casse, fondi, gestioni previsti da contratti collettivi, accordi, regolamenti aziendali che erogano prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, ad eccezione della previdenza complementare. Con riferimento alle quote per la bilateralità di E.N.Bi.Form, il contributo di solidarietà deve essere versato tramite UniEmens nella sezione “DenunciaAziendale/AltrePartiteADebito” con il codice causale M980 per la generalità dei dipendenti e si calcola sulla quota a carico dell’azienda (3,00 € per ogni lavoratore al mese).