Collaborazione alla Formazione

La richiesta di collaborazione alla formazione, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, si presenta esclusivamente attraverso il modulo online di questa pagina, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista di avvio del corso. E-mail ordinarie e PEC non sostituiscono il modulo e non fanno decorrere il termine.

Il termine di quindici giorni è naturale e consecutivo e decorre dall’invio della richiesta. Decorso tale termine senza riscontro dell’Organismo, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione dell’attività formativa.

E.N.Bi.Form. può formulare indicazioni, osservazioni o richieste di chiarimento, di cui il datore di lavoro è tenuto a tenere conto nella pianificazione dell’attività formativa. La ricevuta rilasciata dal sistema attesta esclusivamente l’avvenuta acquisizione della richiesta: non costituisce autorizzazione, approvazione, validazione né nulla osta al corso, che resta di esclusiva responsabilità del datore di lavoro e del soggetto formatore.

Il riscontro dell’Organismo non comporta alcun costo per l’azienda.

Vantaggi per le aziende aderenti

  • Un unico canale telematico e tracciabile per la richiesta di collaborazione alla formazione.
  • Nessun costo a carico dell’azienda.
  • Riscontro dell’Organismo entro quindici giorni naturali dall’invio della richiesta.
  • Ricevuta immediata con codice pratica e PDF riepilogativo dei dati trasmessi.
  • Supporto per dubbi normativi e aspetti procedurali della pianificazione formativa.

Quali sono i requisiti per i docenti

Tutti i docenti devono possedere i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, come ribadito nell’Accordo del 17 aprile 2025. La formazione erogata direttamente dal datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP è valida soltanto per i propri lavoratori e presuppone la nomina e il possesso della formazione richiesta.

Per ciascun docente indicato nella richiesta vanno caricati, all’interno del modulo, il curriculum vitae e la dichiarazione del possesso dei requisiti.

Modalità di richiesta

La richiesta può essere presentata da:

  • il datore di lavoro o il legale rappresentante;
  • il RSPP interno, allegando la propria lettera di nomina;
  • il RSPP esterno, allegando la delega o l’incarico conferito dall’azienda;
  • un ente formativo incaricato, allegando la delega dell’azienda;
  • un consulente in materia di sicurezza, allegando la delega dell’azienda.

Chi compila il modulo deve indicare il proprio ruolo: è un dato della pratica e viene conservato agli atti. Quando la richiesta non è presentata dal datore di lavoro o dal legale rappresentante, il modulo richiede il documento che attesta l’incarico.

La richiesta deve pervenire almeno quindici giorni prima della data prevista di avvio del corso. Un preavviso inferiore non rende irricevibile l’istanza, ma non consente all’Organismo di formulare le proprie indicazioni prima dell’inizio delle attività.

Documenti richiesti

Prima di compilare il modulo, assicurati di avere a disposizione:

  • Dati aziendali: ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, sede legale, sede o unità produttiva interessata, codice ATECO e CCNL applicato.
  • Dati del legale rappresentante.
  • Ruolo e recapiti di chi presenta la richiesta, con il documento che ne attesta l’incarico se non è il datore di lavoro.
  • Programma didattico del corso, in PDF.
  • Date, durata e modalità di erogazione: presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning o modalità mista.
  • Curriculum vitae e dichiarazione dei requisiti di ciascun docente, secondo il D.I. 6 marzo 2013.
  • Lettera di nomina del datore di lavoro RSPP, se il docente è il datore di lavoro.
  • Numero e profili professionali dei partecipanti.
  • Firma del legale rappresentante: firma digitale oppure timbro con firma.

Il caricamento dei file è limitato a 15 MB per documento.

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