Assistenza per
Dimissioni on-line

E.N.Bi.Form. è tra i soggetti abilitati dalla normativa vigente ad assistere i lavoratori nella comunicazione telematica delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Dal 12 marzo 2016, per effetto dell’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 e del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, la procedura telematica è l’unica modalità giuridicamente valida con cui il lavoratore può rassegnare le dimissioni: una comunicazione resa in altra forma è inefficace. Il lavoratore può trasmettere il modulo autonomamente con SPID o CIE, oppure rivolgersi a un soggetto abilitato, come E.N.Bi.Form.
L’assistenza alle dimissioni online è un servizio gratuito riservato ai lavoratori delle aziende iscritte a E.N.Bi.Form. e in regola con i versamenti contributivi. Non rientra fra le prestazioni di welfare elencate nell’Allegato 1 del Regolamento: non consuma la prestazione annuale del lavoratore e può essere richiesto più volte nel corso dell’anno.

Quando richiedere il servizio

Il servizio può essere richiesto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 4-5 giorni lavorativi rispetto alla data in cui le dimissioni devono essere comunicate.
Entro sette giorni dalla trasmissione il lavoratore può revocare le dimissioni, con le stesse modalità telematiche.
Quando la procedura telematica non si applica
a. rapporti di lavoro domestico, marittimo e alle dipendenze della pubblica amministrazione;
b. dimissioni della lavoratrice in gravidanza e della lavoratrice o del lavoratore nei primi tre anni di vita del figlio, o di accoglienza del minore adottato o in affidamento: in questi casi resta necessaria la convalida presso l’Ispettorato territoriale del lavoro;
c. risoluzioni consensuali raggiunte in sede di conciliazione stragiudiziale o presso una sede protetta (Ispettorato territoriale del lavoro, commissione di certificazione, sede sindacale).
Il recesso durante il periodo di prova, invece, rientra nella procedura telematica: l’esclusione contenuta nella circolare ministeriale n. 12/2016 è stata superata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24991 dell’11 settembre 2025.

Dati e documenti necessari

Per l’invio servono i dati dell’azienda da cui il lavoratore intende dimettersi (codice fiscale, e-mail, PEC, comune della sede di lavoro) e la seguente documentazione:
  • copia di un documento di identità valido
  • copia del codice fiscale
  • copia del contratto di lavoro o dell’ultima busta paga

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