F.A.Q.
1. Quando si deve nominare un RLS Territoriale?
Tutte le attività con dipendenti devono nominare un RLS e nel caso egli non venga eletto tra i lavoratori, l’Organismo Paritetico nomina un RLST.
2. Il numero di dipendenti influisce sulla nomina del RLST?
No. Tutte le attività, anche quelle con meno di 15 dipendenti devono nominare 1 RLS o avere RLST.
3. Possono i RLST rappresentare i lavoratori anche nelle imprese dove è stato o designato un RLS?
No. Il RLST esercita le proprie funzioni esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
4. Alcune imprese conoscendo indirettamente i nominativi dei RLST, scrivono tali nominativi nei loro documenti riguardanti la sicurezza senza contattare lo stesso RLST. Tale procedura è corretta?
NO. Occorre la designazione ufficiale e consultare direttamente il RLST.
5. Quale ruolo ha il RLST?
Il RLST è la figura di riferimento dei lavoratori, è il collegamento tra i lavoratori, il datore di lavoro, il RSPP ed il Medico competente. È colui che promuove la sicurezza e la salute tra i lavoratori.
1. Quali sono le funzioni o le attribuzioni del RLST?
Le funzioni del RLST sono le stesse del RLS previste dall’art. 50 del D.Lgs 81/2008.
2. Quali sono le tipologie di visite in azienda che il RLST può svolgere?
- La visita in azienda riguarda la visione della documentazione inerente alla
sicurezza, l’incontro in ambiente di lavoro con i lavoratori, la partecipazione ai
progetti formativi. - Verifica delle condizioni d sicurezza nel luogo di lavoro.
3. Quali sono i documenti aziendali riguardanti la sicurezza che gli RLST possono visionare? - Documento di valutazione dei rischi
- Valutazione dell’esposizione alle vibrazioni meccaniche (D.Lgs 81/2008)
- Valutazione del rumore (D.L.gs 81/2008)
- Valutazione dello stress lavoro correlato
- Attestati di formazione dei lavoratori
- Attestato di frequenza al corso e nominativo R.S.P.P.
- Attestato di frequenza al corso e nominativo responsabile del primo soccorso
- Giudizi di idoneità al alvoro dei lavoratori
- Nomina e nominativo del Medico Competente
4. Cosa verifica il RLST circa la sorveglianza sanitaria?
Deve verificare che sia stato nominato il Medico Competente, che siano state fatte le visite mediche ed i lavoratori siano idonei alla mansione che svolgono.
1. Il datore di lavoro è obbligato a consultare il RLST quando redige o revisiona il documento di valutazione dei rischi?
SI. Il datore di lavoro, nella redazione del DVR, deve consultare il Medico competente,il R.S.P.P. e RLST. La mancanza può comportare l’ammenda da 2.000 a 4.000 € ai sensi dell’art. 55 comma 3 del D.Lgs 81/2008.
2. Quali sono i documenti riguardanti la sicurezza nei quali occorre indicare il
nominativo del RLST?
- Documento di valutazione dei rischi
- Piano Operativo di Sicurezza
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ove previsto)
3. Quali obblighi ha il lavoratore che il RLST deve verificare?
Il lavoratore è obbligato a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria ed a partecipare ai corsi di formazione per i lavoratori.
4. La legge prevede delle modalità operativa dei RLST?
L’art. 50 del D.Lgs 81/2008 elenca quali sono le attribuzioni dei RLST, mentre le modalità operative vengono stabilite dai CCNL.
5. Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL il nominativo del RLST?
La nomina del RLST viene comunicata agli Enti dall’Organismo Paritetico.
Nel caso di RLS interno, il DL è tenuto (art. 18 lettera 11 del D.Lgs 81/2008) a comunicare all’INAIL il nominativo del RLS. La mancanza di comunicazione la sanzione amministrativa di 500,00 €.
Assistenza
Affidati ai Professionisti E.N.Bi.Form.
Come possiamo aiutarti?
F.A.Q.
Può richiedere i servizi chi è iscritto all’Ente Bilaterale da almeno 12 mesi ed è in regola con i versamenti. Si precisa che per i lavoratori stagionali deve essere garantita una regolarità di versamenti all’Ente pari ad almeno 12 mensilità negli ultimi 2 anni
- Scaricare e compilare la modulistica relativa al servizio a cui si è interessati;
- Allegare documento d’identità in corso di validità, busta paga relativa a non più di 3 mesi antecedenti la presentazione della modulistica per la documentazione richiesta in base al servizio;
- Inviare la richiesta all’email: [email protected].
In caso di documentazione integrativa per richieste inoltrate, utilizzare l’apposita modulistica. La documentazione dovrà essere inviata entro 30 gg dalla comunicazione d’integrazione da parte dell’Ente.
N.B. Leggere il vademecum dei servizi per avere utili suggerimenti per la compilazione della modulistica e la presentazione delle richieste.
I servizi possono essere richiesti entro 60 giorni dalla data della fattura o ricevuta o secondo diverse tempistiche definite dal singolo servizio.
Se non specificato diversamente, lo stesso servizio può essere richiesto:
- una volta all’anno per i servizi dedicata alle aziende;
- una volta ogni 2 anni per i servizi rivolti alla persona, vale a dire che non vengono erogate le richieste di rimborso per quei servizi sui quali il lavoratore ha già ricevuto un rimborso nell’anno in corso o nell’anno precedente.
Non saranno ammesse le richieste che non rispetteranno:
- i requisiti di iscrizione;
- le modalità di presentazione delle domande;
- i limiti di spesa previsti dal Regolamento dei Servizi.
Tutte le richieste vengono erogate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Una volta terminate le risorse a disposizione di un servizio, le richieste verranno messe in graduatoria.
A fine anno verranno riprese in considerazione le richieste in graduatoria che verranno pagate con le risorse residue di altri servizi o con nuovi stanziamenti.
Ogni persona potrà ricevere fino ad un massimo € 350,00 annui per la totalità dei servizi.
Quest’ultimi a loro volta prevedono un massimale annuo erogabile per persona ed una percentuale di rimborso, indicati nella descrizione del servizio.
Negli anni 2020/21 in deroga ai limiti massimi annui per ogni lavoratore previsti dal Regolamento dei Servizi, il massimale di € 350,00 per la totalità dei servizi è esteso a € 450,00 per i soli lavoratori che siano stati sospesi dal lavoro con ammortizzatori sociali con causale Covid-19 per almeno 8 settimane, anche non continuative, nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020.
Inoltre, non vengono erogate le richieste che prevedono un rimborso inferiore a € 35,00.
Nella descrizione di ogni servizio viene indicata la media con la quale sono state pagate le richieste per quel servizio negli ultimi 12 mesi. Attualmente le richieste dei servizi vengono erogate mediamente in circa 10-15 giorni.