Statuto

Statuto dell’Ente Nazionale Bilaterale e Organismo Paritetico
per la Formazione in sigla “E.N.Bi.Form.”

Articolo 1 – Costituzione
Conformemente a quanto previsto dall’articolo 12 e seguenti del codice civile, per i CCNNLL sottoscritti e da sottoscrivere tra le Associazioni firmatarie A.N.A.P., A.L.IM. e S.E.L.P. per i seguenti macrosettori di attività: AGRICOLTURA (B1), PESCA (B2), COSTRUZIONI ED ESTRAZIONI MINERALI (B3), CARTA, MOBILI, METALLI, INDUSTRIE ALIMENTARI (B4), PLASTICA, RAFFINERIE (B5), LAVANDERIE, TRASPORTI, MAGAZZINAGGI, CARROZZERIE, COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO, PARRUCCHIERI, PANIFICATORI, PASTICCERI (B6), SANITÀ E SERVIZI SOCIALI (B7), ISTRUZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (B8), ALBERGHI, RISTORANTI, ASSICURAZIONI, IMMOBILIARI, INFORMATICA, UFFICI (B9), è costituito l’Ente Nazionale Bilaterale e Organismo Paritetico per la Formazione, in sigla “E.N.Bi.Form.”. Sono soci fondatori:
  • Associazione Nazionale Aziende e Professionisti, in sigla A.N.A.P., Associazione Datoriale e sue articolazioni di settore, codice fiscale 97843460581, rappresentata per la carica dal Presidente Petrucci Damiano;
  • Associazione Liberi Imprenditori, in sigla A.L.IM., Associazione Datoriale e sue articolazioni di settore, codice fiscale 96037140173, rappresentata per la carica dal Presidente Giovanni Giannini;
  • Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati in sigla S.E.L.P., Associazione Sindacale e sue articolazioni di settore, codice fiscale 97851660585, rappresentata per la carica dal Segretario Generale Giovanni Centrella.
Articolo 2 – Natura
L’E.N.Bi.Form. ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del codice civile ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro ed ha carattere assistenziale e mutualistico.
 
 
Articolo 3 – Durata
La durata dell’E.N.Bi.Form. è a tempo indeterminato.
 
 
Articolo 4 – Sede
L’E.N.Bi.Form. ha sede in Roma.
 
 
Articolo 5 – Soci e beneficiari
Sono soci dell’E.N.Bi.Form. le Associazioni fondatrici di cui all’articolo 1 del presente Statuto.
Al fine di garantire la pariteticità negli organi direttivi dell’E.N.Bi.Form., il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sarà sempre eguale.
La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell’associazione, né durante la vita dell’associazione stessa, né in caso di suo sciogli-mento.
 
 
Articolo 6 – Scopi
L’E.N.Bi.Form. costituisce lo strumento per il coordinamento e lo svolgimento delle attività in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
 A tal fine, l’E.N.Bi.Form. avrà i seguenti scopi:
  • costituire la “Commissione Nazionale” in relazione ai Contratti Collettivi di Lavoro per comporre “l’Osservatorio Nazionale” per l’analisi e lo studio su: “dinamiche e tendenze del mercato del lavoro, fabbisogni di formazione professionale, tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore della piccola impresa, processi di riorganizzazione dei comparti produttivi, l’analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali e la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica”;
  • costituire la Commissione Paritetica Nazionale per la Conciliazione delle Vertenze, e ove necessario costituire le Commissioni paritetiche provinciali;
  • promuovere, ove occorre, la costituzione “osservatori territoriali” e nominare coordinatori territoriali, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
  • sostenere attività di studio e di ricerca in materia di mercato del lavoro, occupazione, formazione, qualificazione professionale, fabbisogni occupazionali, sviluppo della “piccola e media impresa”;
  • sostenere iniziative di sviluppo, d’informazione e di consulenza su tematiche e sugli aggiornamenti che interessano i lavoratori e le imprese dei settori di riferimento, realizzare, direttamente o in-direttamente per conto degli E.N.Bi.Form. di comparto, corsi di for-mazione professionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008;
  • costituire la Commissione Paritetica Nazionale e, ove necessario, le Commissioni Paritetiche Provinciali, per la validazione e certificazione dei contratti di lavoro d’apprendistato, certificare i contratti di lavoro, d’appalto e subappalto, contratti d’inserimento e per la conciliazione di controversie lavorative tra datore di lavoro e lavoratore;
  • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro, al fine adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione;
  • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro a proposito di specifiche figure professionali;
  • emanare parere di conformità per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante e formazione esclusivamente aziendale;
  • asseverare e attuare modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
  • prevedere la realizzazione degli organismi paritetici territoriali per il corretto e proficuo espletamento delle funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs 81/2008;
  • coordinare il servizio del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) erogato dagli organismi paritetici regionali e, ove costituiti, dai provinciali a favore delle aziende richiedenti sul territorio;
  • attivare, direttamente o in convenzione, procedure per accedere a programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali (es. Fondo Sociale Europeo) e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
  • realizzare piani formativi e profili individuali per gli apprendisti;
  • esprimere pareri in merito all’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
  • promuovere e attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della Legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione per maternità;
  • ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge;
  • favorire attraverso azioni d’inserimento l’attivazione di forme assistenziali per i lavoratori extra comunitari, in vista della piena attuazione delle norme nell’inserimento nel mercato del lavoro;
  • promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
  • istituire e coordinare i comitati di vigilanza nazionale;
  • attuare le previsioni della Legge 30/2003;
  • seguire le problematiche riguardanti la materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla Legge e dalle intese tra le parti sociali;
  • obiettivo generale è la promozione, l’attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di ricerca, studio, promozione e formazione, in materia di sicurezza del lavoro, innovazione tecnologica e tutte le attività affini e connessi ai suddetti comparti, ma in tutti i campi del mondo del lavoro;
  • realizzare iniziative di carattere sociale in favore dei lavoratori per interventi solidaristici, iniziative di previdenza e di mutualizzazione di prestazioni integrative;
  • elaborare le proposte per il costo orario del lavoro utile a defi-nire la tariffa minima (il costo di congruità), attraverso un calcolo specifico nel quale si tiene in considerazione anche la corretta applicazione di quanto previsto nella tabella retributiva del vigente CCNL, da trasmettere alla Prefettura sul costo del lavoro di settore;
  • gestire, con criteri mutualistici, l’erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
  • favorire lo sviluppo della contrattazione di secondo livello, attivando accordi territoriali integrativi alla contrattazione collettiva nazionale;
  • costituire o coordinare il Fondo di previdenza complementare integrativa, per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
  • avviare o coordinare strumenti assistenziali per fornire prestazio-ni in direzione di un razionale utilizzo delle risorse dedicate dalle imprese e dai lavoratori a tale scopo;
  • attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e/o a norma di legge, decideranno congiuntamente di attribuire all’E.N.Bi.Form., compreso la certificazione di tutti i contratti che siano riconducibili a una prestazione lavorativa e a tutti i contratti di appalto (subappalto).
 
 
Articolo 7 – Finanziamento dell’E.N.Bi.Form.
Il finanziamento dell’E.N.Bi.Form. avverrà tramite i contributi destinati al funzionamento del sistema bilaterale e all’attuazione delle misure stabilite a sostegno del reddito, con particolare riguardo all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N., oltre ad eventuali prestazioni assistenziali.

Il finanziamento dell’E.N.Bi.Form. avverrà anche tramite:

  • gli interessi maturati su detti contributi e quelli incassati per eventuali ritardati pagamenti a titolo di interesse di mora;
  • i contributi versati a seguito di previsioni contrattuali o di deliberazioni dell’Assemblea dei Soci da chi volontariamente intende usufruire delle prestazioni dell’Ente per le quali è stato determinato un costo, anche in regime di convenzione;
  • quota parte dei contributi versati per le attività previste dall’articolo 6 (certificazione, conciliazione, formazione, ecc.) che saranno riscossi direttamente dagli Organismi Paritetici Inter-regionali o gli organismi paritetici territoriali E.N.Bi.Form. (regionali, provinciali, zonali) ove gli stessi siano operativi.
 
 
Articolo 8 – Organi dell’E.N.Bi.Form.
Sono organi dell’E.N.Bi.Form.:
  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • gli Organismi Paritetici Interregionali.
 
 
Articolo 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti nominati dalle Associazioni fondatrici A.N.A.P., A.L.IM. e S.E.L.P. scelti nell’ambito dei componenti degli organismi.
I membri dell’Assemblea dei Soci durano in carica quattro anni e sono tacitamente riconfermati per uguale periodo salvo revoca.
È consentito alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del quadriennio con comunicazione scritta e motivata ai rispettivi Presidenti delle Associazioni costituenti.
 
 
Articolo 10 – Poteri dell’Assemblea dei Soci
Spetta all’Assemblea dei Soci di:
  • deliberare in merito alla contribuzione;
  • eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
  • approvare i regolamenti interni dell’E.N.Bi.Form.;
  • stabilire le linee guida per l’attuazione degli scopi di cui all’articolo 6 del presente Statuto;
  • approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell’E.N.Bi.Form.;
  • deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
  • svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
  • approvare i verbali delle proprie riunioni.
 
 
Articolo 11 – Riunioni dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione dell’Assemblea dei Soci potrà avvenire tramite invio di lettera raccomandata oppure tramite email da inviare ai soci.
L’Assemblea dei Soci si riunisce, altresì, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente dell’E.N.Bi.Form..
La convocazione dell’Assemblea dei Soci è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell’E.N.Bi.Form..
L’Assemblea dei Soci ordinaria delibera a maggioranza di voti e con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Ogni rappresentante in Assemblea dei Soci può delegare altro rappresen-tante a sostituirlo per una specifica riunione dell’Assemblea dei Soci. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe. La delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell’inizio della riunione.
 
 
 
Articolo 12 – Presidente
Il Presidente dell’E.N.Bi.Form. viene eletto dall’Assemblea dei Soci alternativamente, una volta su proposta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e la volta successiva su proposta delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5. Il Presidente dura in carica per un quadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.
Spetta al Presidente dell’E.N.Bi.Form. di:
  • rappresentare l’E.N.Bi.Form. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
  • promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e presiederne le adunanze;
  • presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • sovrintendere all’applicazione del presente Statuto;
  • dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  • svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall’Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la firma sociale.
 
 
 
Articolo 13 – Vice Presidente 
Il Vice Presidente dell’E.N.Bi.Form. viene eletto dall’Assemblea dei Soci alternativamente, una volta su proposta delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5 e la volta successiva su proposta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 5, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto su proposta delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto su proposta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e viceversa.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Relativamente alla durata della carica del Vice Presidente valgono le stesse disposizioni stabilite e già enunciate per la nomina della carica del Presidente.
 
 
 
Articolo 13-bis – Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei Soci. Predispone la gestione e la relazione finanziaria annuale, i rendiconti economici e finanziari e preventivi annuali, l’inventario dei beni e li presenta all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. È membro di diritto della Consiglio Direttivo.
In accordo con il Presidente, il Tesoriere ha altresì facoltà di accen-dere e/o estinguere, a nome e per conto dell’E.N.Bi.Form., conti correnti postali e/o bancari, versare e prelevare somme presso banche, istituti, uffici postali, notai, ecc. nonché quella di rilasciare ricevute, quietanze a enti, privati, ecc..
Il Tesoriere condivide l’accesso per la consultazione dei conti correnti postali e/o bancari con tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
 
 
 
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero minimo di 6 consiglieri, così ripartiti:
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • i presidenti degli Organismi Paritetici Interregionali di cui al successivo articolo 13-bis;
  • minimo 1 consigliere nominato dall’Assemblea dei Soci su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro di cui all’articolo 5;
  • minimo 1 consigliere nominato dall’Assemblea dei Soci su proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 5.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono tacitamente riconfermati per uguale periodo salvo revoca. E’ però consentito all’Assemblea dei Soci di provvedere alla sostituzione di uno o più consiglieri, in qualunque momento e per qualsiasi causa.
 
 
 
Articolo 14-bis – Organismi Paritetici Interregionali
Gli Organismi Paritetici Interregionali sono gli organi di raccordo tra il Consiglio Direttivo e gli organismi paritetici territoriali E.N.Bi.Form. (regionali, provinciali, zonali). Sono due ed hanno competenza territoriale:
  1. per il nord (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria) denominato “O.P.I. E.N.Bi.Form. Nord” e composto pariteticamente da membri di nomina A.L.IM. e S.E.L.P.;
  2. per il centro, il sud e le isole (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) denominato “O.P.I. E.N.Bi.Form. Centro-Sud” e composto pariteticamente da membri di nomina A.N.A.P. e S.E.L.P..
Sono organizzazioni autonome, ovvero soggetti dotati di personalità giuridica, aventi ciascuna un proprio fondo comune e non rispondono delle obbligazioni assunte dalle altre strutture territoriali dell’E.N.Bi.Form..
La loro finalità è quella di agevolare il perseguimento degli scopi statutari dell’E.N.Bi.Form. grazie alla conoscenza diretta del territorio di appartenenza e alla rete associativa presente sul medesimo delle rispettive Associazioni datoriali fondatrici.
I presidenti degli Organismi Paritetici Interregionali sono membri di diritto del Consiglio Direttivo dell’E.N.Bi.Form.. Vengono nominati autonomamente dalle rispettive Associazioni fondatrici dell’E.N.Bi.Form. e resi noti all’Assemblea dei Soci. Durano in carica quattro anni e sono tacitamente riconfermati per uguale periodo salvo revoca.
Negli ambiti territoriali attribuiti, secondo le linee guida nazionali, esercitano le seguenti funzioni:
  • promuovere e rappresentare l’E.N.Bi.Form. presso enti ed istituzioni;
  • coordinare l’erogazione dei servizi E.N.Bi.Form.;
  • coordinare l’operato degli organismi paritetici territoriali E.N.Bi.Form.;
  • coordinare l’istituzione di nuovi organismi paritetici territoriali E.N.Bi.Form.;
  • sottoporre alla Commissione Paritetica Nazionale di Certificazione dei contratti di lavoro le istanze pervenute.
I presidenti degli Organismi Paritetici Interregionali condividono:
  • con il Presidente dell’E.N.Bi.Form., i canali di comunicazione istituzionali dell’E.N.Bi.Form., avendo ambe due accesso agli indirizzi di posta elettronica ordinari;
  • i canali di comunicazione strettamente connessi ai servizi E.N.Bi.Form., avendo ambe due accesso agli indirizzi di posta elettronica dedicati;
  • i contenuti e la linea editoriale del siti web istituzionali dell’E.N.Bi.Form., avendo ambe due accesso agli account di amministrazione;
  • i contenuti e la linea editoriale dei profili correlati all’E.N.Bi.Form. sui principali social network, avendo ambe due accesso agli account di amministrazione;
  • con i membri del Consiglio Direttivo dell’E.N.Bi.Form., l’accesso per consultazione ai conti correnti postali e/o bancari intestati all’E.N.Bi.Form.;
  • con il Presidente e il Tesoriere dell’E.N.Bi.Form., la facoltà di rilasciare ricevute, quietanze a enti, privati, ecc. in nome e per conto dell’E.N.Bi.Form..
 
 
Articolo 15 – Patrimonio dell’E.N.Bi.Form.
Le disponibilità sono costituite dall’ammontare dei contributi dei soci, degli interessi attivi maturati sull’ammontare dei contributi stessi.
Costituiscono, inoltre, disponibilità dell’E.N.Bi.Form. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previo, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio eventuali contributi provenienti dai soci, da privati, dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio del l’E.N.Bi.Form., è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’E.N.Bi.Form. sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
È fatto espresso divieto durante la vita dell’Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’E.N.Bi.Form. il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni dell’Assemblea dei Soci o per fini di pubblica utilità sentito l’Ente di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
 
 
Articolo 16 – Gestione dell’E.N.Bi.Form..
Per le spese di impianto e di gestione, l’E.N.Bi.Form. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all’articolo 13.
Le risorse sono, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 6, in ragione della provenienza del gettito.
Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
 
 
 
Articolo 17 – Bilancio dell’E.N.Bi.Form.
Gli esercizi finanziari hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione ed il bilancio preventivo.
Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 Aprile dell’anno successivo.
 
 
 
Articolo 18 – Liquidazione dell’E.N.Bi.Form.
La messa in liquidazione è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni Sindacali di cui all’articolo 5 nei seguenti casi:
  • qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
  • qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
  • qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui all’articolo 5 provvederanno alla nomina di 2 liquidatori, di cui uno nominato dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e uno no-minato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale. Le anzidette Organizzazioni determinano all’atto della messa in liquidazione dell’E.N.Bi.Form. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
 
 
 
Articolo 19 – Modifiche statutarie
Qualunque modifica al presente Statuto, nonché ai regolamenti, deve es-sere proposta dalle Organizzazioni di cui all’articolo 5, deliberata dall’Assemblea dei Soci, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l’Assemblea dei Soci stessa.
 
 
 
Articolo 20 – Disposizioni finali
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, e le eventuali controversie inerenti l’interpretazione ed applicazione dello stesso, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di Legge in vigore.
 

Assistenza

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