Apprendistato

L’apprendistato professionalizzante è un’opportunità vantaggiosa per le aziende che cercano personale altamente qualificato e desiderano ridurre i costi del personale.

Grazie all’agevolazione contributiva prevista, l’aliquota contributiva a carico dell’azienda è ridotta e le spese per gli apprendisti non rientrano nella base imponibile ai fini dell’IRAP.

Inoltre, gli apprendisti acquisiscono competenze altamente specializzate attraverso un corso di formazione professionale che può essere utilizzato all?interno dell’azienda per migliorare la qualità del prodotto o servizio offerto.

In definitiva, l’apprendistato professionalizzante rappresenta un’opportunità concreta per le aziende di crescere e svilupparsi sul mercato.

I vantaggi

L’apprendistato professionalizzante è da considerarsi un’opportunità sia per le aziende, in termini di limitazione dei costi del personale, sia per i giovani, tutelati da un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione.

A chi si rivolge

PER I DATORI DI LAVORO

In primis, la contrattazione collettiva prevede l’applicazione di un inquadramento di uno o due livelli inferiori rispetto al livello finale, con conseguente risparmio economico per il datore di lavoro.

La stipula di un contratto di apprendistato consente risparmi contributivi non indifferenti, soprattutto per i datori di lavoro di minori dimensioni (fino a 9 dipendenti):

 

Durata del rapporto di apprendistato 
1°-12° mese 
13°-24° mese 
oltre il 24° mese

Contributo previdenziale
1.50%
3.00%
10.00%

All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI), pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Inoltre, in caso di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato, al termine del periodo di ulteriore agevolazione contributiva di cui all’articolo 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro può fruire per 12 mesi dello sgravio del 50% dei contributi dovuti, entro il tetto di 3.000 euro, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione.

Infine, le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.

PER I LAVORATORI

I vantaggi non sono solo per il datore di lavoro, ma anche per l’apprendista che con questo tipo di contratto ha la possibilità di formarsi professionalmente e contemporaneamente percepire una retribuzione godendo delle tutele minime previste per i lavoratori a tempo indeterminato (salvo specifica disciplina del CCNL di riferimento).

In particolare, ha il diritto e il dovere di partecipare alla formazione di base e trasversale e alla formazione professionalizzante, secondo quanto disposto dal PFI (Piano Formativo Individuale).

Gli apprendisti hanno diritto alle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall?INPS sulla base dell’aliquota contributiva del 10% a carico del datore di lavoro. Con il versamento della stessa vengono finanziate, oltre alla copertura pensionistica, le prestazioni di maternità, malattia, ANF e la copertura assicurativa INAIL.

Inoltre, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), che ha sostituito l’indennità di disoccupazione, è stata estesa anche ai lavoratori con qualifica di apprendisti, i quali godono di tale indennità, erogata dall’INPS, in tutti i casi di perdita involontaria del posto di lavoro.

Infine, il Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) equipara, all’articolo 2, l’apprendista al lavoratore, sotto tutti gli aspetti di prevenzione. Il datore di lavoro, pertanto, è tenuto a formare e informare l’apprendista dei rischi connessi alle attività svolte all’interno dell’organizzazione aziendale.

Il ruolo di E.N.Bi.Form.

E.N.Bi.Form. supporta le aziende e i consulenti per tutti gli adempimenti connessi al contratto di apprendistato:

  • Consulenza in materia contrattuale
  • Supporto alla compilazione dei piani formativi
  • Modulistica per la registrazione dell’attività formativa
  • Pareri di conformità rilasciati in 7 giorni

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